IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, con  il  quale  e'
stato istituito il Fondo per la protezione civile;
  Visto  l'art. 25, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,  che
ha  prorogato  fino  al 30 giugno 1993 la gestione fuori bilancio del
Fondo per la protezione civile di cui al citato decreto-legge;
  Visto il decreto-legge 31 maggio 1993, n.  165,  con  il  quale  e'
stata  assegnata  al  Ministero  dei  beni culturali ed ambientali la
somma di lire 30 miliardi per l'anno 1993 per il ripristino dei danni
prodotti dall'attentato dinamitardo del 27 maggio 1993 a Firenze;
  Vista la lettera n. 6310 in data 1  giugno 1993, con  la  quale  il
Ministro  per  i beni culturali ed ambientali propone l'emanazione di
una ordinanza ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, della  citata  legge
n.  225  del 1992 che disponga la concessione della deroga alle norme
di contabilita' generale dello Stato, nonche' alle norme  procedurali
di  cui  alla  legge  1  marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978,
n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,  allo
scopo  di  eliminare  ogni  pericolo  di  ulteriore danno all'ingente
patrimonio culturale colpito e consentire  altresi'  la  piu'  rapida
riapertura, data l'imminenza della stagione turistica, della Galleria
degli   Uffizi,   del   Corridoio   Vasariano  e  dell'Accademia  dei
Georgofili;
  Considerato che oltre ai beni demaniali sopra indicati, sono  stati
distrutti  o  gravemente  danneggiati  alcuni  edifici  di proprieta'
privata siti nella via Lambertesca e nella via dei Georgofili e  sono
stati  danneggiati  o  distrutti  i  mobili  siti  all'interno  degli
appartamenti di detti edifici, nonche' autovetture parcheggiate lungo
dette vie;
  Considerato,  altresi',  che  nei  citati   edifici   distrutti   o
danneggiati  esercitavano  la  loro  attivita'  aziende  alberghiere,
artigiane,   commerciali   e   di   ristorazione,    nonche'    studi
professionali;
  Vista  la nota n. 11001/149/3(61)UFF. IV in data 10 giugno 1993 con
la  quale  il  Ministro  dell'interno  chiede  l'emanazione  di   una
ordinanza  ai  sensi  del  citato art. 5, commi 3 e 4, della legge n.
225/1992  diretta  a  conseguire  immediati   interventi   di   prima
assistenza  e  ripristino  dei  danni  suindicati,  ricorrendo  nella
fattispecie la situazione di pericolo e la possibilita'  di  maggiore
danni a persone o cose;
  Considerato che il Ministro dell'interno con la citata nota in data
10  giugno  1993 assicura, per fronteggiare la relativa spesa, di far
affluire al Fondo per la protezione civile  la  somma  occorrente  da
prelevarsi  sul  cap.  1571  del bilancio di previsione del Ministero
dell'interno;
  Vista  la  nota  del  prefetto di Firenze n. 09301031/12.B.1 GAB in
data 9 giugno 1993 che quantifica in circa 50 miliardi il  fabbisogno
finanziario;
  Ritenuto pertanto che nelle fattispecie sopradescritte sussistono i
presupposti  normativi  previsti dall'art. 5, comma 3, della legge n.
225 del 1992;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla richiesta del Ministro per
i beni culturali delegando il soprintendente per i beni  artistici  e
storici  di  Firenze,  il  soprintendente  per  i  beni ambientali ed
architettonici di Firenze, il soprintendente archivistico di Firenze,
il direttore della Biblioteca nazionale di  Firenze  e  il  direttore
dell'opificio delle pietre dure di Firenze, ad adottare, ciascuno per
la  parte  di propria competenza, tutti i provvedimenti necessari per
l'attuazione degli interventi volti al ripristino dei danni  prodotti
nella Galleria degli Uffizi, nel Corridoio Vasariano e nell'Accademia
dei  Georgofili  dall'attentato  dinamitardo  del  27  maggio  1993 a
Firenze;
  Ravvisata, altresi', l'opportunita'  di  delegare  il  prefetto  di
Firenze   all'adozione   di   tutti  i  provvedimenti  necessari  per
l'attuazione degli interventi di assistenza, soccorso  ed  indennizzo
ai  privati  danneggiati nella persona o/e nei beni dall'attentato di
cui sopra, autorizzandolo, altresi', ad aprire e  gestire  presso  un
istituto  bancario  apposito conto corrente ove far affluire le somme
che vengono donate per il ripristino dei danni arrecati sia  ai  beni
artistici   e   culturali   che   a   quelli  di  proprieta'  privata
dall'attentato di cui sopra;
  Considerato che nella seduta del giorno 11 giugno 1993 il Consiglio
dei Ministri ha esaminato, su relazione del Presidente del Consiglio,
la situazione determinata dall'attentato di  Firenze  del  27  maggio
1993  ravvisando  la  necessita' di immediati interventi da parte del
Governo ed ha approvato lo schema della presente ordinanza;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul Fondo per la protezione civile;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma ed, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme procedurali di cui alla legge 1  marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente  della  Repubblica  17  maggio
1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Per far fronte agli interventi urgenti indicati nell'art. 1 del
decreto-legge 31 maggio 1993, n. 165, recante misure urgenti  per  la
Galleria  degli  Uffizi,  il  Corridoio  Vasariano  e l'Accademia dei
Georgofili  in  Firenze,   danneggiati   a   seguito   dell'attentato
dinamitardo perpetrato il giorno 27 maggio 1993, il soprintendente ai
beni  artistici  e  storici  di  Firenze,  il  soprintendente ai beni
ambientali  ed   architettonici   di   Firenze,   il   soprintendente
archivistico  di  Firenze,  il  direttore  della Biblioteca nazionale
centrale di Firenze e il direttore dell'opificio delle pietre dure di
Firenze sono delegati ad adottare, ciascuno per la parte  di  propria
competenza,  anche in deroga ad ogni normativa ed in particolare alle
norme di contabilita' generale dello Stato, alle norme procedurali di
cui  alla  legge  1   marzo  1975, n. 44, e al decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978,  n.  509,  nonche'  all'art.  7  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, tutti i provvedimenti necessari
al ripristino dei danni facendo ricorso anche a trattative private.
  2.  Restano  ferme,  per  i  rispettivi  settori,  le competenze di
coordinamento e di controllo dei direttori generali del Ministero per
i beni culturali ed ambientali.